Le forniture di software in ambito intra-UE ed extra-UE

Le forniture di software in ambito intra-UE ed extra-UE

Di regola, ai fini IVA, la cessione del software standardizzato, cioè realizzato in serie, dà luogo ad una cessione di beni, mentre la cessione del software personalizzato, vale a dire prodotto sulla base delle specifiche esigenze dell’acquirente, integra una prestazione di servizi.

Per ciò che riguarda il software standardizzato, l’utilizzo del canale telematico per la consegna implica che l’operazione sia considerata come una prestazione di servizi, al pari del software personalizzato, che si qualifica come tale anche se consegnato su supporto fisico.

Il software standardizzato con la concessione in licenza d’uso del software personalizzato a seguito dei lavori di adattamento rientra, invece, nell’ambito delle prestazioni di servizi, come indicato dalla risoluzione n. 456/E/2008. Con tale documento di prassi, che recepisce la soluzione interpretativa raggiunta dalla Corte di giustizia nella causa C-41/04 del 27 ottobre 2005, è stato precisato che la realizzazione di un software funzionale alle esigenze del committente, attraverso lavori di adattamento del software standardizzato, non configura, ai fini IVA, il trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale, bensì una “consulenza tecnica”, cioè una prestazione di servizi “generica”, ex articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nella disciplina in vigore dal 1° gennaio 2010.

In ambito intracomunitario, in caso di acquisto di un software standardizzato da un fornitore di altro Paese membro dell’Unione europea, occorre distinguere a seconda della modalità di consegna del prodotto.

In caso di consegna su supporto fisico (cd-rom, dvd, ecc.), il soggetto passivo italiano effettua un acquisto intracomunitario, mentre il software consegnato tramite Internet ad un soggetto passivo italiano dà luogo all’acquisto di una prestazione di servizi “generica”, che essendo territorialmente rilevante in Italia deve essere assoggettata ad IVA con il meccanismo del reverse charge, ex articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile anche in caso di acquisto di un software personalizzato da un fornitore di altro Paese membro.

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