Gli aspetti procedurali del commercio elettronico

La consegna della merce o la fruizione dei servizi acquistati on line rappresenta l’epilogo di un processo che parte da lontano sotto il profilo organizzativo e procedurale.
Infatti, un’operazione di commercio elettronico nasce con lo “scambio” di tutta una serie di informazioni tra il soggetto venditore/prestatore e il soggetto acquirente/committente. In particolare, l’iter del commercio elettronico potrebbe essere così sintetizzato:
la messa a disposizione delle informazioni generali obbligatorie da parte del fornitore (venditore/prestatore), ossia la fornitura agli utenti delle informazioni legate alle condizioni/clausole generali di vendita, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Lgs. 70/2003, nonché l’indicazione degli obblighi di cui al Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 21/2014;
la compilazione da parte dell’utente dell’ordine di acquisto, con la scelta del prodotto, delle condizioni di pagamento, dell’indirizzo di recapito fisico della merce o del luogo di fruizione del servizio;
l’inoltro dell’ordine da parte del fornitore ai fini della spedizione, con invio della ricevuta di avvenuta spedizione.
Con riferimento alla messa a disposizione delle informazioni generali obbligatorie, di cui al D.Lgs. 70/2003 (punto n. 1 dell’elencazione precedente), si ricorda che le stesse risultano applicabili esclusivamente nei rapporti contrattuali B2B (business to business – rapporti tra soggetti economici) e B2C (business to consumer), con la conseguente esclusione dei rapporti di commercio elettronico C2C (consumer to consumer).In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 D.Lgs. 70/2003, le informazioni che devono essere fornite riguardano a titolo esemplificativo:
Il nome, la denominazione o la ragione sociale;
il domicilio o la sede legale;
gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
l’eventuale ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigente nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione fornita, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
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