Le semplificazioni per l’Iva sulle vendite a distanza di beni

Le semplificazioni per l’Iva sulle vendite a distanza di beni

In un precedente intervento è stato ricordato che la Direttiva 2017/2455/UE, approvata dal Consiglio europeo il 5 dicembre 2017, modifica la Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva, prevedendo una serie di semplificazioni riguardanti, da un lato, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici e, dall’altro, le vendite a distanza di beni, con decorrenza differita, rispettivamente, al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2021.

Lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dal Consiglio dei ministri l’8 agosto 2018, conferisce al Governo il compito di recepire tali semplificazioni.

Con specifico riferimento alle novità in merito alle vendite a distanza, oggetto del presente intervento, con effetto dal 1° gennaio 2021, la Direttiva 2017/2455/UE modifica la disciplina, introducendo le seguenti novità:

eliminazione delle soglie annue previste ai fini dell’imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni;
previsione di una soglia annua di 10.000,00 euro, riferita al volume delle vendite a distanza in ambito intracomunitario, al di sotto della quale il cedente è soggetto a Iva nel Paese membro in cui è stabilito;
estensione del MOSS (Mini One Stop Shop), già applicato per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, alle vendite a distanza in ambito intracomunitario, laddove risulti superata la soglia annua di 10.000,00 euro;
ai fini dell’applicazione della disciplina delle vendite a distanza, la condizione del trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente opera anche nei casi in cui quest’ultimo cura il trasporto o la spedizione dei beni, sia pure indirettamente;
eliminazione dell’obbligo di emettere fattura per le vendite a distanza in ambito intracomunitario.
La Direttiva 2017/2455/UE estende il regime speciale attualmente previsto per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nel Paese membro di consumo, alle cessioni intracomunitarie di beni “a distanza”.

Tenuto conto che i soggetti che effettuano tali cessioni avranno la possibilità di utilizzare il MOSS, dichiarando e pagando l’Iva su tutte le vendite a distanza in un unico Paese membro, quello cioè di stabilimento, la Direttiva 2017/2455/UE elimina le soglie al di sotto delle quali l’imposta resta dovuta nel Paese membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto, sostituendole con una soglia unica di 10.000,00 euro, riferita alle vendite a distanza in ambito intracomunitario, sino al raggiungimento della quale il luogo delle cessioni soggette al regime speciale rimane il Paese membro del cedente.

Un’ulteriore rilevante modifica che entrerà in vigore con la nuova disciplina delle vendite a distanza in ambito intracomunitario è quella riguardante le condizioni di trasporto dei beni a cura o a nome del fornitore.

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