Commercio elettronico diretto e indiretto: le novità dal 2019 e dal 2021

Con la Direttiva UE n. 2455/2017 del 5 dicembre 2017 (che andrà recepita dal nostro legislatore nel sistema tributario nazionale) ci saranno, dal 2019 e dal 2021, delle novità IVA che toccheranno rispettivamente il commercio elettronico diretto (considerato ai fini fiscali servizi), nonché il commercio elettronico indiretto (che attiene alle cessioni di beni on-line).
Commercio elettronico diretto: novità a decorrere dal 1° gennaio 2019
Introduzione di una soglia annua a livello comunitario, pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA), al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi della UE (quindi, unicamente operazioni B2C) rimarranno imponibili ai fini IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 nel Paese ove è residente ovvero domiciliato il committente privato). Se nel corso di un anno civile la citata soglia viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di residenza del privato consumatore. Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione a destinazione, indipendentemente dalla soglia, così come già avviene dal 2015;
le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore abbia optato per il MOSS, dovranno seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 applicando le regole di fatturazione del Paese ove è domiciliato/residente il privato consumatore, quindi, dove l’operazione si considera territorialmente rilevante ai fini IVA);
i soggetti passivi d’imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più paesi della UE, fermo restando il vincolo dell’assenza di stabilimento.
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