L’e-commerce attraverso i portali di vendita internazionali

I “giganti” del commercio elettronico indiretto (Amazon, Fliokar, Groupon, Zalando, ecc), sempre più spesso, oltre ad offrire la propria “vetrina-piattaforma” per la promozione dei prodotti, offrono servizi funzionali ad una gestione totale del processo di vendita. In particolare, tali multinazionali offrono, a titolo esemplificativo:
il servizio di nomina dei vari rappresentanti fiscali nei diversi Paesi europei, al fine di porre in essere gli adempimenti Iva richiesti dalle varie normative Iva;
il servizio di logistica, ossia un servizio che permette di trasferire i beni da un deposito all’altro, magari con collocazioni in diversi Paesi, a seconda delle richieste di acquisto di tali beni da parte degli utenti/clienti finali;
un servizio di inventario internazionale, ossia un servizio che permette alla società italiana di definire a sua discrezione i Paesi in cui intende stoccare i prodotti, scegliendo uno o più centri di deposito logistici della multinazionale.
In particolare, la multinazionale del commercio elettronico con i servizi di cui sopra può anche procedere con:il ritiro della merce presso la sede italiana della società venditrice;
l’imballaggio e la spedizione dei prodotti verso altri Paesi, nonché la consegna sino al domicilio degli acquirenti;
il recapito alla società venditrice di report di avvenuta consegna.
In tutte queste fasi la multinazionale svolge un ruolo di service provider, ossia di soggetto che facilita le transazioni commerciali e offre servizi di logistica senza intervenire come controparte, economica e giuridica, nei contratti di vendita dei beni; contratti che sono stipulati, di fatto, fra la società italiana e il cliente finale.Sotto il profilo della territorialità Iva è necessario conoscere se il trasporto dei beni in altri Paesi Ue avviene prima della cessione all’acquirente o nel mentre di tale operazione di cessione.
Nella prima ipotesi – trasporto del bene prima della cessione del bene al cliente finale – si realizza un trasferimento fisico della merce presso un centro di deposito della multinazionale situato in un altro Stato membro UE, in attesa della successiva vendita e consegna agli acquirenti finali di tale Paese. Ai fini Iva, considerato che:
non si è in presenza di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
si è in presenza di un’operazione onerosa,
si realizza l’invio dei beni dall’Italia al territorio di un altro Paese UE con trasporto eseguito dalla multinazionale per conto della società cedente italiana,
si è in presenza di una cessione intracomunitaria “assimilata” non imponibile Iva ex articolo 41, comma 2, lett. c), D.L. 331/1993, secondo cui “Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): … c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.
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