L’e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari

L’e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari

Ai fini Iva il commercio elettronico è sottoposto ad un regime Iva dedicato, al sussistere di specifiche condizioni; tale concetto non è, invece, valido nel caso in cui il soggetto che partecipa all’operazione – dal lato attivo o dal lato passivo – sia un soggetto che abbia adottato il c.d. regime dei contribuenti minimi (D.L. 98/2011) oppure che abbia adottato il regime forfettario (L. 190/2014). In altri termini, per tali soggetti, le regole applicative sono quelle “ordinarie”.

Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le c.d. operazioni intracomunitarie.

In particolare, in presenza di cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente minimo italiano non effettua un’operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna senza diritto di rivalsa e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011”. In tal caso, il minimo non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni.

In caso di acquisti intracomunitari di beni il contribuente minimo ha l’obbligo di procedere all’iscrizione al VIES ed integrare con l’Iva le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in quanto l’Iva sugli acquisti non è detraibile. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni.

Per i contribuenti forfettari – L. 190/2014 – il riferimento di prassi è rappresentato dalla circolare AdE 10/E/2016. Con tale documento di prassi l’Agenzia ha stabilito che per tali soggetti è necessario operare una “macro” distinzione tra:

cessioni intracomunitarie;
acquisti intracomunitari.
Le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti passivi Iva UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture andrà indicata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale “Non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993”, con conseguente esenzione dalla compilazione dei modelli Intra.

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