E-commerce senza scontrino elettronico

E-commerce senza scontrino elettronico

Le vendite online sono esonerate dallo scontrino elettronico. Il commercio elettronico indiretto è, infatti, assimilabile alle vendite per corrispondenza, esonerate dall’obbligo di emettere l’e-scontrino. Con una serie di risposte l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Lo scontrino elettronico è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2019 per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti e negozianti. Sono inclusi nell’obbligo di adeguarsi allo scontrino elettronico anche i minimi ed i forfetari. Sono invece esonerati, ai sensi del decreto Mef del 10/5/2019: tabaccai, giornalai, benzinai, tassisti, venditori ambulanti, commercianti di prodotti agricoli, professionisti e imprese che prestano servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico rientrano provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018; le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, ed anche gli esercenti impianti di distributore di carburante, ma esclusivamente per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, nel caso di compensi o ricavi marginali.

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